(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  Emilia-Romagna  -
  Parte Prima - 210 del 2 luglio 2019) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' e principi 
 
  1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge,  garantisce  e
facilita l'accesso delle persone sorde, sordocieche o con disabilita'
uditiva alle prestazioni  e  ai  servizi  sociosanitari  appropriati.
Promuove altresi' le politiche e le misure  per  la  loro  inclusione
sociale. 
  2. Ai fini della presente legge, per persone sorde,  sordocieche  e
con disabilita' uditiva si  intendono,  rispettivamente:  le  persone
definite dall'art. 1, comma 2, della legge 26  maggio  1970,  n.  381
(Aumento del contributo ordinario  dello  Stato  a  favore  dell'Ente
nazionale per la protezione  e  l'assistenza  ai  sordomuti  e  delle
misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti); le persone  definite
dall'art. 2, comma 1, della legge 24 giugno 2010, n. 107 (Misure  per
il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche); le  persone
affette  da  ipoacusia  che,   non   rientrando   nelle   definizioni
precedenti, siano comunque riconosciute invalide, ai sensi  dell'art.
2 della legge 30  marzo  1971,  n.  118  (Conversione  in  legge  del
decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e  nuove  norme  in  favore  dei
mutilati ed invalidi civili). 
  3. Nel rispetto delle previsioni  degli  articoli  3  e  117  della
Costituzione, dell'art. 6 dello  Statuto  regionale,  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,  l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate) degli articoli 5 e  7
della legge regionale 21 agosto 1997, n. 29, (Norme  e  provvedimenti
per favorire  le  opportunita'  di  vita  autonoma  e  l'integrazione
sociale delle persone disabili) e  della  legge  regionale  12  marzo
2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali), con la presente legge la Regione persegue le  finalita'  di
cui  al  comma  1,  attraverso  il  sostegno,  anche  economico,   ad
iniziative per: 
    a) l'attuazione del diritto di tutte le persone di cui al comma 1
all'accesso in condizioni di parita' con  gli  altri  cittadini  alle
relazioni  sociali,  alla  libera  comunicazione  interpersonale,  al
lavoro, alle  informazioni,  ai  servizi  pubblici  e  privati,  alle
istituzioni e alle attivita' culturali ed educativo-formative; 
    b) il potenziamento e la personalizzazione degli interventi e dei
servizi finalizzati a migliorare le opportunita' di vita indipendente
e il superamento dei deficit di comunicazione e di linguaggio,  anche
attraverso  i  servizi  di  interpretariato  o  altre  modalita'   di
comunicazione atte a  realizzare  la  piena  autonomia  e  inclusione
sociale; 
    c) l'abbattimento delle barriere alla comunicazione e dei fattori
e delle cause di possibile emarginazione; 
    d) l'acquisizione della lingua italiana  verbale  e  scritta,  la
diffusione e l'uso della  Lingua  dei  segni  italiana  (LIS),  della
Lingua dei segni italiana tattile (LIST), della sottotitolazione e di
ogni altro utile mezzo, anche tecnico e informatico; 
    e) la diffusione e l'applicazione  dei  risultati  della  ricerca
scientifica e  tecnologica  su  sordita'  e  sordocecita'  in  ambito
medico, linguistico, pedagogico, didattico, sociologico,  psicologico
e neuropsicologico, con riferimento  alle  piu'  recenti  innovazioni
tecnologiche  mediche,  diagnostiche,   protesiche   ed   abilitative
finalizzate  all'acquisizione  della  lingua  verbale,   nonche'   la
diffusione di ogni tecnica e tecnologia volta a favorire un  ambiente
accessibile alla persona sorda nella famiglia,  nella  scuola,  nella
comunita' e nella rete dei servizi pubblici e privati. 
  4. La Regione da' attuazione altresi' ai principi della Convenzione
sui diritti delle persone con disabilita',  approvata  dall'Assemblea
Generale delle  Nazioni  Unite  il  13  dicembre  2006  e  ratificata
dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n.  18  (Ratifica  ed  esecuzione
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con
disabilita'), e, in particolare, alle previsioni di cui agli articoli
9,  21  e  24,  in  materia,  rispettivamente,   di   accessibilita',
mediazione e interpretariato, ricorso alle comunicazioni migliorative
ed   alternative   e   riconoscimento   della   lingua   dei   segni,
qualificazione degli insegnanti e diritto all'istruzione.