(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - 210 del 2 luglio 2019) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Finalita' e principi 1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, garantisce e facilita l'accesso delle persone sorde, sordocieche o con disabilita' uditiva alle prestazioni e ai servizi sociosanitari appropriati. Promuove altresi' le politiche e le misure per la loro inclusione sociale. 2. Ai fini della presente legge, per persone sorde, sordocieche e con disabilita' uditiva si intendono, rispettivamente: le persone definite dall'art. 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti); le persone definite dall'art. 2, comma 1, della legge 24 giugno 2010, n. 107 (Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche); le persone affette da ipoacusia che, non rientrando nelle definizioni precedenti, siano comunque riconosciute invalide, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili). 3. Nel rispetto delle previsioni degli articoli 3 e 117 della Costituzione, dell'art. 6 dello Statuto regionale, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) degli articoli 5 e 7 della legge regionale 21 agosto 1997, n. 29, (Norme e provvedimenti per favorire le opportunita' di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili) e della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con la presente legge la Regione persegue le finalita' di cui al comma 1, attraverso il sostegno, anche economico, ad iniziative per: a) l'attuazione del diritto di tutte le persone di cui al comma 1 all'accesso in condizioni di parita' con gli altri cittadini alle relazioni sociali, alla libera comunicazione interpersonale, al lavoro, alle informazioni, ai servizi pubblici e privati, alle istituzioni e alle attivita' culturali ed educativo-formative; b) il potenziamento e la personalizzazione degli interventi e dei servizi finalizzati a migliorare le opportunita' di vita indipendente e il superamento dei deficit di comunicazione e di linguaggio, anche attraverso i servizi di interpretariato o altre modalita' di comunicazione atte a realizzare la piena autonomia e inclusione sociale; c) l'abbattimento delle barriere alla comunicazione e dei fattori e delle cause di possibile emarginazione; d) l'acquisizione della lingua italiana verbale e scritta, la diffusione e l'uso della Lingua dei segni italiana (LIS), della Lingua dei segni italiana tattile (LIST), della sottotitolazione e di ogni altro utile mezzo, anche tecnico e informatico; e) la diffusione e l'applicazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica su sordita' e sordocecita' in ambito medico, linguistico, pedagogico, didattico, sociologico, psicologico e neuropsicologico, con riferimento alle piu' recenti innovazioni tecnologiche mediche, diagnostiche, protesiche ed abilitative finalizzate all'acquisizione della lingua verbale, nonche' la diffusione di ogni tecnica e tecnologia volta a favorire un ambiente accessibile alla persona sorda nella famiglia, nella scuola, nella comunita' e nella rete dei servizi pubblici e privati. 4. La Regione da' attuazione altresi' ai principi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilita', approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita'), e, in particolare, alle previsioni di cui agli articoli 9, 21 e 24, in materia, rispettivamente, di accessibilita', mediazione e interpretariato, ricorso alle comunicazioni migliorative ed alternative e riconoscimento della lingua dei segni, qualificazione degli insegnanti e diritto all'istruzione.